Associazione
L'Ateneo Musicale

 

 

 

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ASSOCIAZIONE “L’ATENEO  MUSICALE”

 

 

S T A T U T O

 

 

 

Art.1

E' istituita un'Associazione denominata

ASSOCIAZIONE " L'ATENEO MUSICALE"

 

Art.2

L'Associazione, che esclude dalla propria attività ogni fine di lucro, ha per scopo la promozione di attività artistiche e culturali in modo particolari nel settore musicale.

Gli scopi dell'associazione sono comunque estesi ad ogni campo del "sapere", nonché la diffusione dell'interesse per le arti in tutte le loro espressioni.

L'Associazione potrà istituire scuole musicali formazione professionale e amatoriale, attività editoriali inerenti la musica e la cultura in generale, scuole di danza, complessi strumentali e vocali, corpi bandistici e promuovere ogni iniziativa (concerti, manifestazioni, mostre, concorsi, conferenze, attività didattiche) ritenuta dal Consiglio direttivo idonea al proseguimento degli scopo istituzionali, nonché partecipare ad enti, istituzioni, associazioni aventi scopi analoghi, affini e connessi al proprio.

 

 

Art.4

Sono previste le seguenti categorie di soci:

 

ordinari;

sostenitori;

onorari.

 

Art.5

Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività istituzionali promosse dall'Associazione, fruendo anche dei servizi della stessa prestati.

La nomina dei soci ordinari compete al Presidente il quale, accoglie l'apposita domanda scritta presentata dall'aspirante. Per i minorenni la domanda deve essere firmata da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà, il quale assume a proprio carico le responsabilità che competono al minorenne.

 

Art.6

Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione con speciali contributi in denaro, servizi, strutture e condivisione dei fini.

L'ammissione deve essere documentata in forma scritta e accolta dal presidente salvo successiva contestazione di uno o più membri del  consiglio direttivo. In tal caso dovrà essere approvata o respinta tramite votazione palese dello stesso Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei membri presenti.

 

Art.7

Sono soci onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati a vita dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art.8

La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari. L'iscrizione vale per dodici mesi. Per i soci ordinari, decade automaticamente alle ore 23,59 del trecentosessantacinquesimo giorno da quello d'iscrizione, se non rinnovata con la procedura prevista di cui all'art.5 del presente statuto; per i soci  sostenitori s'intende rinnovata, per uguale periodo di tempo, se non sia stata presentata formale lettera di dimissioni, che deve pervenire al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno o per la perdita della qualifica di socio di cui all'art.10 del presente statuto.

 

Art.9

I soci ordinari, sono tenuti al versamento delle quote associative per ogni esercizio sociale, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera la forma, l'entità e le modalità di versamento della quota associativa di ciascun socio sostenitore. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

 

Art.10

La qualifica di socio si perde:

per dimissioni;

per ritardo protratto oltre tre mesi dal pagamento della quota associativa;

per espulsione deliberata con provvedimento motivato dal consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri

 

Art.11

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

 

-dalle quote associative di cui al precedente art. 9;

-da sovvenzioni di enti pubblici o privati, elargizioni e lasciti a favore dell'Associazione;

-dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

-dalle somme a qualsiasi titolo introitate dall'Associazione.

 

Art.12

Sono organi dell'Associazione:

 

-l'Assemblea dei Soci;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente o Direttore;

 

E' prevista anche, attraverso le procedure di modifica statutaria di cui all'art.16 del presente statuto, l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti come quarto organo dell'associazione, al fine di sorvegliare e redigere relazioni riguardanti i bilanci associativi ed altre funzioni di controllo i cui  criteri e ruoli specifici saranno da adottarsi proprio in sede di modifica dello statuto di cui sopra.

 

Art.13

L'Assemblea è composta dai soci ordinari, (onorari e sostenitori se previsti). Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto impegnano tutti i soci. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i soci appartenenti alle suddette categorie la cui iscrizione risulti regolarmente accolta anche con decorrenza dal giorno stesso dell'assemblea, prima che questa abbia inizio.

 

Art.14

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo in via ordinaria ogni anno affinchè il Presidente sottoponga ai soci il rendiconto annuale consuntivo dell'esercizio sociale precedente e le previsioni di spesa dell'esercizio sociale seguente. Non è previsto alcun obbligo di deposito legale dei predetti rendiconti annuali. L'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne viene fatta domanda scritta da almeno un terzo dei soci. La convocazione viene fatta in entrambi i casi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza ed affisso all'albo dell'Associazione.

 

Art.15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente ha facoltà di nominare un Segretario e se necessario due scrutatori.

 

Art.16

L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto d'intervenire. In seconda convocazione, che può essere

fissata anche per lo stesso giorno, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Per deliberare modifiche statutarie, occorrerà sempre però che sia presente o rappresentato almeno un quarto dei soci aventi diritto d'intervenire.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentanti. Le nomine

alle cariche sociali, quando non avvengono per acclamazione, si fanno a scheda segreta.

Su ogni scheda si possono indicare nominativi in numero non superiore a quello delle persone da eleggersi dall'Assemblea. Sono eletti soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione, oppura sarà da stabilirsi un criterio alternativo, prima che la votazione abbia inizio, qualora la totalità del Consiglio Direttivo, sia contraria al criterio dell'anzianità d'iscrizione.

 

Art.17

Spetta all'Assemblea di:

 

eleggere fra i soci i componenti del Consiglio Direttivo; Approvare il rendiconto annuale consuntivo d'esercizio dell'Associazione e le previsioni di spesa per l'esercizio seguente; deliberare sulle modifiche allo Statuto; deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame del Consiglio Direttivo.

 

Art.18

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il numero può essere elevato a cinque su richiesta del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'assemblea dei soci, che si attua con la votazione di almeno un voto ad almeno cinque della totalità dei candidati.

 

 

Art.19

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nel caso nessun membro dell'assemblea e del consiglio direttivo muova richiesta,o si modifica per dimissioni di uno dei membri, il direttivo si rielegge automaticamente per tacito consenso. Il Consiglio Direttivo elegge poi fra i propri membri un Presidente o Direttore, il quale a sua volta attribuirà incarichi specifici agli altri consiglieri in base alle necessità.

Le figure previste potranno essere quelle di vicepresidente e segretario. Altre figure potranno istituirsi nel caso di elevazione a cinque del numero di componenti del consiglio direttivo.

 

Art.20

I membri del Consiglio Direttivo che per dimissioni o altre cause venissero a mancare verranno sostituiti con nomina del Presidente, oppure, a sua discrezione, mediante elezione a maggioranza da parte del  Consiglio Direttivo o dalla  prima Assemblea successiva.

I nuovi eletti resteranno in carica per il tempo per il quale sarebbero dovuti restare in carica i Consiglieri sostituiti.

 

Art.21

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo convochi o almeno due terzi dei Consiglieri ne richiedano la convocazione. Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale che sarà firmato da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente, anche in via permanente, persone estranee al Consiglio stesso, che partecipano senza diritto di voto.

 

Art.22

Nei Comuni diversi da quello ove ha sede l'Associazione, nei si svolgono attivitàpromosse dall'Associazione stessa, la gestione potrà essere esercitata in collaborazione con un delegato locale o un comitato locale nominati dal Consiglio Direttivo a seguito di accettazione degli stessi. I delegati locali e i membri dei comitati locali potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

Art.23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna eccezione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha pure facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio e di nominare procuratori anche non soci per determinati atti o categorie di atti.

 

Art.24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

 

Art.25

Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e documentate.

 

 

Art.26

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale consuntivo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

 

Art.27

Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni per disciplinare le attività istituzionali svolte dall'Associazione.

 

Art.28

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo dovrà preferibilmente essere devoluto ad enti cittadini idonei a continuare le attività istituzionali dell'Associazione. Ove ciò non potesse avvenire detto patrimonio passerà ad un comune specifico di cui si individuano le caratteristiche meritorie al fine stesso.