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ASSOCIAZIONE
“L’ATENEO MUSICALE”
S T A T U T O
Art.1
E' istituita un'Associazione denominata
ASSOCIAZIONE " L'ATENEO MUSICALE"
Art.2
L'Associazione, che esclude dalla propria attività ogni
fine di lucro, ha per scopo la promozione di attività artistiche e
culturali in modo particolari nel settore musicale.
Gli scopi dell'associazione sono comunque estesi ad ogni
campo del "sapere", nonché la diffusione dell'interesse per le
arti in tutte le loro espressioni.
L'Associazione potrà istituire scuole musicali
formazione professionale e amatoriale, attività editoriali inerenti la
musica e la cultura in generale, scuole di danza, complessi strumentali e
vocali, corpi bandistici e promuovere ogni iniziativa (concerti,
manifestazioni, mostre, concorsi, conferenze, attività didattiche) ritenuta
dal Consiglio direttivo idonea al proseguimento degli scopo istituzionali,
nonché partecipare ad enti, istituzioni, associazioni aventi scopi
analoghi, affini e connessi al proprio.
Art.4
Sono previste le seguenti categorie di soci:
ordinari;
sostenitori;
onorari.
Art.5
Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività
istituzionali promosse dall'Associazione, fruendo anche dei servizi della
stessa prestati.
La nomina dei soci ordinari compete al Presidente il
quale, accoglie l'apposita domanda scritta presentata dall'aspirante. Per i
minorenni la domanda deve essere firmata da un genitore o da altro soggetto
esercente la potestà, il quale assume a proprio carico le responsabilità
che competono al minorenne.
Art.6
Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che
intendono sostenere finanziariamente l'Associazione con speciali contributi
in denaro, servizi, strutture e condivisione dei fini.
L'ammissione deve essere documentata in forma scritta e
accolta dal presidente salvo successiva contestazione di uno o più membri
del consiglio direttivo. In tal caso
dovrà essere approvata o respinta tramite votazione palese dello stesso
Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei membri presenti.
Art.7
Sono soci onorari coloro che, in riconoscimento di
particolari benemerenze, sono nominati a vita dall'Assemblea, a maggioranza
assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.8
La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti
statutari. L'iscrizione vale per dodici mesi. Per i soci ordinari, decade
automaticamente alle ore 23,59 del trecentosessantacinquesimo giorno da
quello d'iscrizione, se non rinnovata con la procedura prevista di cui
all'art.5 del presente statuto; per i soci
sostenitori s'intende rinnovata, per uguale periodo di tempo, se non
sia stata presentata formale lettera di dimissioni, che deve pervenire al
Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno o per la perdita
della qualifica di socio di cui all'art.10 del presente statuto.
Art.9
I soci ordinari, sono tenuti al versamento delle quote
associative per ogni esercizio sociale, nella misura e con le modalità
stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo delibera la forma, l'entità e le
modalità di versamento della quota associativa di ciascun socio
sostenitore. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota
associativa.
Art.10
La qualifica di socio si perde:
per dimissioni;
per ritardo protratto oltre tre mesi dal pagamento della
quota associativa;
per espulsione deliberata con provvedimento motivato dal
consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri
Art.11
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
-dalle quote associative di cui al precedente art. 9;
-da sovvenzioni di enti pubblici o privati, elargizioni
e lasciti a favore dell'Associazione;
-dagli interessi attivi e dalle altre rendite
patrimoniali;
-dalle somme a qualsiasi titolo introitate
dall'Associazione.
Art.12
Sono organi dell'Associazione:
-l'Assemblea dei Soci;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente o Direttore;
E' prevista anche, attraverso le procedure di modifica
statutaria di cui all'art.16 del presente statuto, l'istituzione di un
Collegio dei revisori dei conti come quarto organo dell'associazione, al
fine di sorvegliare e redigere relazioni riguardanti i bilanci associativi
ed altre funzioni di controllo i cui
criteri e ruoli specifici saranno da adottarsi proprio in sede di
modifica dello statuto di cui sopra.
Art.13
L'Assemblea è composta dai soci ordinari, (onorari e
sostenitori se previsti). Le sue deliberazioni prese in conformità alla
legge ed al presente Statuto impegnano tutti i soci. Hanno diritto
d'intervenire all'Assemblea i soci appartenenti alle suddette categorie la
cui iscrizione risulti regolarmente accolta anche con decorrenza dal giorno
stesso dell'assemblea, prima che questa abbia inizio.
Art.14
L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo in via
ordinaria ogni anno affinchè il Presidente sottoponga ai soci il rendiconto
annuale consuntivo dell'esercizio sociale precedente e le previsioni di
spesa dell'esercizio sociale seguente. Non è previsto alcun obbligo di
deposito legale dei predetti rendiconti annuali. L'Assemblea è convocata in
via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene
opportuno o quando ne viene fatta domanda scritta da almeno un terzo dei
soci. La convocazione viene fatta in entrambi i casi mediante avviso
contenente l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima
dell'adunanza ed affisso all'albo dell'Associazione.
Art.15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di
assenza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
Il Presidente ha facoltà di nominare un Segretario e se
necessario due scrutatori.
Art.16
L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia
presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto
d'intervenire. In seconda convocazione, che può essere
fissata anche per lo stesso giorno, l'Assemblea sarà
valida qualunque sia il numero dei presenti.
Per deliberare modifiche statutarie, occorrerà sempre
però che sia presente o rappresentato almeno un quarto dei soci aventi
diritto d'intervenire.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o
rappresentanti. Le nomine
alle cariche sociali, quando non avvengono per
acclamazione, si fanno a scheda segreta.
Su ogni scheda si possono indicare nominativi in numero
non superiore a quello delle persone da eleggersi dall'Assemblea. Sono
eletti soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità
è eletto il socio con maggiore anzianità d'iscrizione, oppura sarà da
stabilirsi un criterio alternativo, prima che la votazione abbia inizio,
qualora la totalità del Consiglio Direttivo, sia contraria al criterio
dell'anzianità d'iscrizione.
Art.17
Spetta all'Assemblea di:
eleggere fra i soci i componenti del Consiglio
Direttivo; Approvare il rendiconto annuale consuntivo d'esercizio
dell'Associazione e le previsioni di spesa per l'esercizio seguente;
deliberare sulle modifiche allo Statuto; deliberare su ogni argomento
sottoposto al suo esame del Consiglio Direttivo.
Art.18
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti
dall'Assemblea. Il numero può essere elevato a cinque su richiesta del
Consiglio Direttivo e con approvazione dell'assemblea dei soci, che si
attua con la votazione di almeno un voto ad almeno cinque della totalità
dei candidati.
Art.19
I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili. Nel caso nessun membro dell'assemblea e del consiglio
direttivo muova richiesta,o si modifica per dimissioni di uno dei membri,
il direttivo si rielegge automaticamente per tacito consenso. Il Consiglio
Direttivo elegge poi fra i propri membri un Presidente o Direttore, il
quale a sua volta attribuirà incarichi specifici agli altri consiglieri in
base alle necessità.
Le figure previste potranno essere quelle di
vicepresidente e segretario. Altre figure potranno istituirsi nel caso di
elevazione a cinque del numero di componenti del consiglio direttivo.
Art.20
I membri del Consiglio Direttivo che per dimissioni o
altre cause venissero a mancare verranno sostituiti con nomina del
Presidente, oppure, a sua discrezione, mediante elezione a maggioranza da
parte del Consiglio Direttivo o
dalla prima Assemblea successiva.
I nuovi eletti resteranno in carica per il tempo per il
quale sarebbero dovuti restare in carica i Consiglieri sostituiti.
Art.21
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo convochi o almeno due terzi dei Consiglieri ne richiedano la
convocazione. Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso da
recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è
presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il
voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto
verbale che sarà firmato da chi ha presieduto la seduta e dal
verbalizzante.
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere
invitate dal Presidente, anche in via permanente, persone estranee al
Consiglio stesso, che partecipano senza diritto di voto.
Art.22
Nei Comuni diversi da quello ove ha sede l'Associazione,
nei si svolgono attivitàpromosse dall'Associazione stessa, la gestione
potrà essere esercitata in collaborazione con un delegato locale o un
comitato locale nominati dal Consiglio Direttivo a seguito di accettazione
degli stessi. I delegati locali e i membri dei comitati locali potranno
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art.23
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione e la amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione senza alcuna eccezione ed ha la facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari,
esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo
tassativo all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha pure facoltà di promuovere
azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio e
di nominare procuratori anche non soci per determinati atti o categorie di
atti.
Art.24
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio.
Art.25
Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite. È
ammesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e
documentate.
Art.26
L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il
31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo redige il rendiconto annuale consuntivo che deve essere
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
stesso.
Art.27
Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni
per disciplinare le attività istituzionali svolte dall'Associazione.
Art.28
Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa
allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità
della liquidazione.
Il patrimonio residuo dovrà preferibilmente
essere devoluto ad enti cittadini idonei a continuare le attività
istituzionali dell'Associazione. Ove ciò non potesse avvenire detto
patrimonio passerà ad un comune specifico di cui si individuano le
caratteristiche meritorie al fine stesso.
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