Art.2
L'Associazione,
che esclude dalla propria attività ogni fine di lucro, ha
per scopo la prestazione ai propri soci di servizi nel campo dell'educazione
, istruzione, formazione professionale e amatoriale alla musica
ed alla danza nonché la diffusione dell'interesse per tali
arti in tutte le loro espressioni, come pure ogni attività
culturale affine.
L'Associazione
potrà istituire e gestire scuole musicali, scuole di danza,
complessi strumentali e vocali, corpi bandistici e promuovere ogni
iniziativa (concerti, manifestazioni, mostre, concorsi, attività
didattiche) ritenuta dal Consiglio direttivo idonea al proseguimento
degli scopo istituzionali, nonché partecipare ad enti, istituzioni,
associazioni aventi scopi analoghi, affini e connessi al proprio.
Art.3
In
riferimento al campo culturale in cui opera e che promuove, potrà
apporre accanto alla propria denominazione "L'Ateneo",
una ulteriore specificazione;ad esempio "L'Ateneo" musicale,
"L'Ateneo" letterario, ecc.
Art.4
Sono
previste le seguenti categorie di soci:
- ordinari;
-
sostenitori;
-
onorari.
Art.5
Sono
soci ordinari coloro che partecipano in qualità di allievi
alle attività istituzionali promosse dall'Associazione, fruendo
dei servizi della stessa prestati.
La
nomina dei soci ordinari compete al Presidente il quale, accoglie
l'apposita domanda scritta presentata dall'aspirante. Per i minorenni
la domanda dev'essere firmata da un genitore o da altro soggetto
esercente la potestà, il quale assume a proprio carico le
responsabilità che competono al minorenne.
Art.6
Sono
soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere
finanziariamente l'Associazione con speciali contributi in denaro,
servizi, strutture e condivisione dei fini.
L'ammissione
deve essere documentata in forma scritta e accolta dal presidente
salvo successiva contestazione di uno o più membri del consiglio
direttivo. In tal caso dovrà essere approvata o respinta
tramite votazione palese dello stesso Consiglio Direttivo, che delibera
a maggioranza dei membri presenti.
Art.7
Sono
soci onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerenze,
sono nominati a vita dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei
presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.8
La
domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari.
L'iscrizione vale per tutta la durata dell'esercizio sociale, dal
1° ottobre di ogni anno al 30 settembre. Per i soci ordinari,
decade automaticamente con alle ore 23,59 del 30 settembre di ogni
anno se non rinnovata con la procedura prevista di cui all'art.5
del presente statuto; per i soci sostenitori s'intende rinnovata,
per uguale periodo di tempo, se non sia stata presentata formale
lettera di dimissioni, che deve pervenire al Consiglio Direttivo
entro il 30 settembre di ogni anno o per la perdita della qualifica
di socio di cui all'art.10 del presente statuto.
Art.9
I
soci ordinari, sono tenuti al versamento delle quote associative
per ogni esercizio sociale, nella misura e con le modalità
stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio direttivo delibera la forma, l'entità e le modalità
di versamento della quota associativa di ciascun socio sostenitore.
I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
Art.12
Sono
organi dell'Associazione:
- l'Assemblea
dei Soci;
-
il Consiglio Direttivo;
- il
Presidente o Direttore;
Art.13
L'Assemblea
è composta dai soci ordinari, onorari e sostenitori. Le sue
deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente
Statuto impegnano tutti i soci. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea
i soci appartenenti alle suddette categorie la cui iscrizione risulti
regolarmente accolta anche con decorrenza dal giorno stesso dell'assemblea,
prima che questa abbia inizio.
Art.15
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza,
dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea
elegge il proprio Presidente. Il Presidente ha facoltà di
nominare un Segretario e se necessario due scrutatori.
Art.18
Il
Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.
Il numero può essere elevato a cinque su richiesta del Consiglio
Direttivo e con approvazione dell'assemblea dei soci, che si attua
con la votazione di almeno un voto ad almeno cinque della totalità
dei candidati.
Art.19
I
Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Presidente o Direttore,
il quale a sua volta attribuirà incarichi specifici agli
altri consiglieri in base alle necessità.
Le
figure previste potranno essere quelle di vice presidente, segretario,
tesoriere, o altro.
Art.21
Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo convochi o almeno due terzi dei Consiglieri ne richiedano la
convocazione. Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso
da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per
la riunione.
Le
sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente
la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di
voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio
Direttivo verrà redatto verbale che sarà firmato da
chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante.
Alle
sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente,
anche in via permanente, persone estranee al Consiglio stesso, che
partecipano senza diritto di voto.
Art.22
Nei
Comuni diversi da quello ove ha sede l'Associazione, nei quali esistono
scuole o sezioni promosse dall'Associazione stessa, la gestione
potrà essere esercitata in collaborazione con un delegato
locale o un comitato locale nominati dal Consiglio Direttivo. I
delegati locali e i membri dei comitati locali potranno partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art.23
Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione e la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
senza alcuna eccezione ed ha la facoltà di compiere tutti
gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi
statutari, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano
in modo tassativo all'Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo ha pure facoltà di promuovere azioni
ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio
e di nominare procuratori anche non soci per determinati atti o
categorie di atti.
Art.24
Il
Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio.
Art.25
Le
cariche elettive dell'Associazione sono gratuite. E ammesso il rimborso
delle spese sostenute per conto dell'Associazione e documentate.
Art.26
L'esercizio
sociale si chiude il 30 settembre di ogni anno. Alla chiusura di
ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo,
che dev'essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro
il 31 dicembre di ogni anno.
Art.27
Il
Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni per disciplinare
le attività istituzionali svolte dall'Associazione.
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