Associazione
L'Ateneo Musicale

 

 
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Art.2

L'Associazione, che esclude dalla propria attività ogni fine di lucro, ha per scopo la prestazione ai propri soci di servizi nel campo dell'educazione , istruzione, formazione professionale e amatoriale alla musica ed alla danza nonché la diffusione dell'interesse per tali arti in tutte le loro espressioni, come pure ogni attività culturale affine.

L'Associazione potrà istituire e gestire scuole musicali, scuole di danza, complessi strumentali e vocali, corpi bandistici e promuovere ogni iniziativa (concerti, manifestazioni, mostre, concorsi, attività didattiche) ritenuta dal Consiglio direttivo idonea al proseguimento degli scopo istituzionali, nonché partecipare ad enti, istituzioni, associazioni aventi scopi analoghi, affini e connessi al proprio.


Art.3

In riferimento al campo culturale in cui opera e che promuove, potrà apporre accanto alla propria denominazione "L'Ateneo", una ulteriore specificazione;ad esempio "L'Ateneo" musicale, "L'Ateneo" letterario, ecc.


Art.4

Sono previste le seguenti categorie di soci:

  • ordinari;
  • sostenitori;
  • onorari.

Art.5

Sono soci ordinari coloro che partecipano in qualità di allievi alle attività istituzionali promosse dall'Associazione, fruendo dei servizi della stessa prestati.

La nomina dei soci ordinari compete al Presidente il quale, accoglie l'apposita domanda scritta presentata dall'aspirante. Per i minorenni la domanda dev'essere firmata da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà, il quale assume a proprio carico le responsabilità che competono al minorenne.


Art.6

Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione con speciali contributi in denaro, servizi, strutture e condivisione dei fini.

L'ammissione deve essere documentata in forma scritta e accolta dal presidente salvo successiva contestazione di uno o più membri del consiglio direttivo. In tal caso dovrà essere approvata o respinta tramite votazione palese dello stesso Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei membri presenti.


Art.7

Sono soci onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati a vita dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.


Art.8

La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari. L'iscrizione vale per tutta la durata dell'esercizio sociale, dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre. Per i soci ordinari, decade automaticamente con alle ore 23,59 del 30 settembre di ogni anno se non rinnovata con la procedura prevista di cui all'art.5 del presente statuto; per i soci sostenitori s'intende rinnovata, per uguale periodo di tempo, se non sia stata presentata formale lettera di dimissioni, che deve pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno o per la perdita della qualifica di socio di cui all'art.10 del presente statuto.


Art.9

I soci ordinari, sono tenuti al versamento delle quote associative per ogni esercizio sociale, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera la forma, l'entità e le modalità di versamento della quota associativa di ciascun socio sostenitore. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.


Art.12

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente o Direttore;

Art.13

L'Assemblea è composta dai soci ordinari, onorari e sostenitori. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto impegnano tutti i soci. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i soci appartenenti alle suddette categorie la cui iscrizione risulti regolarmente accolta anche con decorrenza dal giorno stesso dell'assemblea, prima che questa abbia inizio.


Art.15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente ha facoltà di nominare un Segretario e se necessario due scrutatori.


Art.18

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il numero può essere elevato a cinque su richiesta del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'assemblea dei soci, che si attua con la votazione di almeno un voto ad almeno cinque della totalità dei candidati.


Art.19

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Presidente o Direttore, il quale a sua volta attribuirà incarichi specifici agli altri consiglieri in base alle necessità.

Le figure previste potranno essere quelle di vice presidente, segretario, tesoriere, o altro.


Art.21

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo convochi o almeno due terzi dei Consiglieri ne richiedano la convocazione. Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale che sarà firmato da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente, anche in via permanente, persone estranee al Consiglio stesso, che partecipano senza diritto di voto.


Art.22

Nei Comuni diversi da quello ove ha sede l'Associazione, nei quali esistono scuole o sezioni promosse dall'Associazione stessa, la gestione potrà essere esercitata in collaborazione con un delegato locale o un comitato locale nominati dal Consiglio Direttivo. I delegati locali e i membri dei comitati locali potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.


Art.23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna eccezione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha pure facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio e di nominare procuratori anche non soci per determinati atti o categorie di atti.


Art.24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.


Art.25

Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite. E ammesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e documentate.


Art.26

L'esercizio sociale si chiude il 30 settembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che dev'essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.


Art.27

Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni per disciplinare le attività istituzionali svolte dall'Associazione.